Il 31 dicembre 2022 ha visto cessare le seguenti misure in tema di Covid-19:
- linee guida e protocolli per specifici settori con particolare riferimento alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali delle Regioni (esempio estetica acconciature, commercio, corsi di formazione, ecc.);
- linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
- protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici;
- protocollo condiviso Governo e Parti sociali negli ambienti di lavoro;
- certificazioni verdi per le situazioni in cui erano ancora obbligatorie (ospedali, strutture sanitarie e sociosanitarie).
I datori di lavoro, su base volontaria, possono continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure anti-contagio (es: uso mascherine, pulizia e disinfezione delle superfici/attrezzature).
Per le attività in cui il Covid-19 è rischio specifico, figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel
relativo DVR.
Disposizioni obbligatorie dal 1° gennaio 2023
II Ministero della Salute ha aggiornato le proprie disposizioni in merito alla gestione dell’epidemia da covid-19, riguardanti, in particolare, la gestione dei casi, contatti stretti e l’utilizzo delle mascherine.
Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento:
- casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico / molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria / farmacia l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;
- soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di test negativo;
- operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;
- cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.
I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di autosorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test. Gli operatori sanitari devono eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.
Utilizzo dispositivi di protezione vie respiratorie
In merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza 31/10/2022. Pertanto fino a tale data rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Le suddette prescrizioni potranno essere variate da nuove disposizioni legislative in caso di recrudescenza dei casi di contagio da virus Sars-CoV-2.