Il 17/06/2024 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2024
Ai link sottostanti è possibile trovare riferimenti diretti per le diverse zone e modalità di pagamento dell’acconto IMU 2024:
LIVORNO/COLLESALVETTI — CECINA/ROSIGNANO — PIOMBINO — PORTOFERRAIO/CAMPO NELL’ELBA
In caso di variazioni relative agli immobili posseduti è necessario consegnare la documentazione necessaria presso i nostri uffici.
Le variazioni che necessitano di ricalcolo dell’imposta riguardano:
- acquisto/vendita;
- variazione di residenza; gli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, possono mantenere l’agevolazione sulla casa di abitazione a condizione che la stessa non risulti locata;
- comodato d’uso gratuito: ai sensi dell’art.1 comma 747, lett. C) per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d’uso, con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che abbiano adibito a propria abitazione principale l’immobile, la riduzione del 50% dell’imposta dovuta si applica a condizione che il proprietario risiede anagraficamente e dimori abitualmente nello steso comune in cui è sito l’immobile ed a condizione che non possegga altre abitazioni su tutto il territorio nazionale salvo la propria abitazione principale ed a condizione che quest’ultima non appartenga a quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9). In proposito si fa presente che la sentenza della Corte di Cassazione n.37346 del 20/12/2022 ha escluso la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per i comodati tra comproprietari.
- contratti di locazione agevolata: si applica la riduzione dell’imposta a condizione che il contratto sia stato vistato da una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali che attesti la conformità del contratto agli accordi suddetti;
- decessi e successioni;
- edificabilità di terreni;
- locazioni di terreni a coltivatori iscritti oppure terreni posseduti da coltivatori iscritti che li utilizzano per l’attività;
- omologa di separazione e/o divorzio per il coniuge non assegnatario dell’immobile;
- variazioni catastali (nuovo classamento, frazionamento, ecc…);
- variazioni di percentuale di possesso;
- per i pensionati RESIDENTI ALL’ESTERO: ai sensi dell’art.1, comma 743 L.234/2021, dal 1° gennaio 2023 l’IMU è applicata in misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. In base alla Risoluzione n.6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza co quella versata in paese estero. È necessaria la presentazione della Dichiarazione IMU.
SI INFORMA CHE SARANNO CANCELLATI DALLA PROSSIMA ELABORAZIONE DEL CALCOLO IMU E DEL RELATIVO AVVISO DI PAGAMENTO I CLIENTI CHE NON HANNO USUFRUITO DEL NOSTRO SERVIZIO PER DUE SCADENZE CONSECUTIVE.
CODICI TRIBUTO IMU
3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU terreni
3916 IMU aree fabbricabili
3918 IMU altri fabbricati
3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (stato)
3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (comune)
SI COMUNICA AI NOSTRI SOCI-CLIENTI CHE PER EVENTUALI RAVVEDIMENTI SU MODELLI F24 SARANNO ADDEBITATI €8,50