Con la conversione in legge del decreto Crescita, tra le altre innumerevoli disposizioni è stato approvato lo spostamento dei versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per alcune tipologie di contribuenti.
Inoltre in data 28.06.2019 l’Agenzia delle Entrate si è affrettata ad emanare la risoluzione n. 64 a chiarimento e precisazione della norma.
Vediamo più nel dettaglio.
30 SETTEMBRE 2019. Termine di versamento delle imposte dirette, irap ed iva di tutti i soggetti (imprese, lavoratori autonomi) titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun ISA. Questo nuovo termine è previsto anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese anche familiari, aventi i requisiti prima indicati.
Si tratta quindi di tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) che contestualmente esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA e dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Con la citata risoluzione n. 64 è stato precisato che sono interessati dalla proroga al 30 settembre anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2018 hanno applicato il regime forfait e/o il regime fiscale di vantaggio, altre tipologie di criteri forfait (vedi il forfait agricoltura) ed infine anche tutti coloro che pur essendo interessati dagli ISA dichiarano cause di esclusione dagli stessi.
NON E’ INVECE CHIARO SE OLTRE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE SIA PREVISTA ANCHE QUELLA DEL 30 OTTOBRE CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.
1 LUGLIO e 31 LUGLIO 2019. Questi due termini di versamento (il secondo del 31 luglio, con la consueta maggiorazione dello 0,4%) restano tali per tutti i contribuenti senza partita IVA o con partita IVA ma che con il proprio codice dell’attività economica, restano fuori dagli ISA. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.
30 NOVEMBRE 2019. Questo è il nuovo termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei Redditi e dell’Irap.
I soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Di conseguenza, sono allungati anche i termini per il ravvedimento, nel caso di presentazione tardiva del modello Redditi. Ad esempio, considerato che la presentazione online del modello Redditi 2019 è stata prorogata al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre, la dichiarazione tardiva entro 90 giorni potrà essere presentata entro il 1° marzo 2020. Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applicano sanzioni variabili, con un minimo di 250 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro). Restano ferme le eventuali sanzioni applicabili in caso di tardivi od omessi versamenti, comunque ravvedibili in base al ritardo con il quale si regolarizzano.
31 DICEMBRE 2019. Nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e TASI per effetto dello spostamento dal 30 giugno al 31 dicembre