DECRETO LEGGE 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia” – Misure urgenti connesse al “Coronavirus”
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.
- Fondo centrale di garanzia PMI.
Tutti gli interventi legati al Fondo centrale di Garanzia permettono alle imprese di avere un più facile accesso al credito che si identifica in una serie di misure e prodotti che verranno erogati dai confidi ed in particolare da Artigiancredito. Sarà possibile chiedere finanziamenti per liquidità e rinegoziare finanziamenti ad oggi in regolare ammortamento.
- Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. Anche le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno essere ammessi ai benefici del fondo per una durata di 9 mesi attraverso un’autocertificazione che attesti un calo di fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato registrato nell’ultimo trimestre 2019.
Per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia.
La norma introduce una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le PMI. Facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, la moratoria può essere attuata nei confronti delle microimprese e piccole e medie imprese italiane che al 17 marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
Le misure di sostegno previste sono le seguenti:
- le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti non possono essere revocate fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 viene rinviata fino alla stessa data alle medesime condizioni senza oneri aggiuntivi né per intermediari né per imprese;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 senza oneri aggiuntivi ed il pagamento è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti.
Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
- LA MORATORIA E LE MISURE NAZIONALI
La moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dalle conseguenze della diffusione del Covid-19 viene estesa ai prestiti fino al 31 gennaio 2020. Lo prevede un addendum all’accordo 2019 siglato dall’Associazione Bancaria Italiana con CNA e con le altre associazioni di categoria; le associazioni di rappresentanza delle imprese, che prolunga così la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile alle operazioni a medio lungo termine, anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In quest’ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Quanto all’allungamento dei prestiti, invece, viene stabilito che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
È inoltre previsto che le banche, ove possibile, possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle messe nero su bianco nell’accordo stesso e nel quale si auspica, comunque, che le procedure di istruttoria siano accelerate, per assicurare la massima tempestività nella risposta.
- IMPRESE CHE ESPORTANO IN PAESI EXTRA UE.
Può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 per i finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia
- ARTIGIANCREDITO E IL PICCOLO CREDITO.
Il Consorzio Fidi Artigiancredito ha ultimato la definizione della nuova operatività ricondotta all’erogazione in forma diretta del Piccolo Credito. Tale strumento nasce in questo complicato momento dopo una forte azione politica esercitata dalla CNA che da anni in più occasioni ha rimarcato la necessità di trovare soluzioni alternative al sistema Bancario per sostenere e supportare le piccole e piccolissime imprese. Tale strumento riveste una grande valenza strategica e per questo dovrà essere dato in gestione in maniera prioritaria e prevalente a chi ha contribuito alla sua creazione, quindi alle Confederazioni che a loro volta dovranno privilegiare i clienti soci. Lo strumento è finalizzato a liquidità, investimenti, avvio di nuove attività e per capitale circolante fino a 25.000 euro con rimborso da 36 a 60 mesi ed un preammortamento fino a 6 mesi. Il tasso è fisso e varia in base al rating dell’azienda. L’attuale procedura è la stessa utilizzata per la richiesta della garanzia e dovrà essere verificata nella fase di attuazione ed eventualmente corretta nel caso in cui le Confederazioni valutassero modifiche migliorative per rendere lo strumento strettamente attinente alle esigenze delle imprese.
- ARTIGIANCASSA.
Artigiancassa, in sinergia con CNA e le altre confederazioni socie, mette a disposizione delle aziende linee di credito dedicate, per rispondere all’eventuale momentanea carenza di liquidità derivante dall’attuale situazione. Obiettivo dell’iniziativa è fornire alle Associazioni di categoria socie una risposta immediata destinata alle imprese associate coinvolte sull’intero Territorio Nazionale.
In questo contesto Artigiancassa offre alle imprese in difficoltà uno sportello di consulenza allargata, che sfrutterà la tecnologia della Banca per entrare in contatto in modo virtuale con l’imprenditore che non dovrà spostarsi fisicamente.
Nel caso di chi è già cliente con finanziamento in bonis e qualora la certificazione della Banca dovesse evidenziare la necessità di un intervento di liquidità, l’importo residuo verrebbe sommato al debito attuale con un nuovo intervento di medio termine con 6 mesi di preammortamento con garanzia privata/pubblica.
Per chi è nuovo cliente, medio termine con 6 mesi di preammortamento oppure finanziamento con garanzie private o pubbliche nel caso in cui sussistano i requisiti.
L’importo massimo finanziabile per liquidità non potrà essere maggiore di 50.000 euro.
- Misure di sostegno finanziario alle imprese.
Incentivare la cessione di crediti (sia commerciali che di finanziamento) deteriorati entro il 31/12/2020. A seguito della cessione dei crediti viene concessa la possibilità di “trasformare” in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta di tali importi di cui altrimenti avrebbero usufruito negli anni successivi determinando una riduzione del carico fiscale.
- Per tutte le misure contenute nel presente documento e non solo è possibile contattare l’ufficio credito ai seguenti indirizzi