Le imprese, i professionisti e gli artisti con un ammontare di ricavi/compensi non superiore a € 50 milioni di € nell’anno 2019, se hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e sempre del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, possono sospendere i versamenti da autoliquidazione rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020:
- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tutti i versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 GIUGNO 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di GIUGNO 2020.
Sono previsti controlli da parte dell’INPS, INAIL ed Agenzia Entrate sulla effettiva riduzione del fatturato.
Stessa sospensione per le imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 31.03.2019, senza alcuna verifica sulla riduzione del fatturato/corrispettivi.