Con l’Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020 viene consentita la vendita di cibo da asporto dal 24 aprile da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane che finora potevano effettuare la sola vendita a domicilio. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.
Per farlo dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni presenti nell’ordinanza regionale n.38-misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negli ambienti di lavoro-
Alcune delle disposizioni presenti riguardano procedure di aspetti gestionali ed organizzativi (es. modalità di accesso in azienda, informazione degli addetti, interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, DPI ecc…). E’ infatti previsto che i datori di lavoro redigano un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione di alcune misure al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
La stessa Ordinanza regola anche la cosiddetta “sanificazione” dei luoghi di lavoro e specifica che questa può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali alcool etilico a concentrazione pari al 70% o prodotti a base di cloro tipo la candeggina o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida , concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente. Queste operazioni che devono essere effettuate giornalmente possono essere attuate anche dall’impresa stessa .
Inoltre viene indicato l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita (Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona).
Si ricorda che nei giorni 25 aprile e 1 maggio gli esercizi commerciali ed artigianali dovranno restare chiusi ed è consentita la sola consegna a domicilio in ottemperanza all’ordinanza regionale n.37.