Assegno unico e universale figli minori – al via le richieste
A CHI È RIVOLTO: L’assegno unico spetta alle famiglie con figli a carico e viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.
REQUISITI: L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico.
CHE COS’È L’ASSEGNO UNICO
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.
L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico. È definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
A CHI SPETTA
L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.
In particolare, spetta alle famiglie:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
- svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
REQUISITI DI CITTADINANZA E RESIDENZA
Per chiedere l’assegno unico bisogna risultare in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere od essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Sono previste maggiorazioni per casi specifici.
Per ciascun figlio minorenne, spettano:
- 175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro,
- da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
- 50 euro con ISEE oltre 40mila euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21mo anno di età, spetta un assegno:
- di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro,
- da 85 a 25 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
- di 25 euro con ISEE oltre 40mila euro.
Maggiorazioni
Sono previste maggiorazioni per:
- ciascun figlio successivo al secondo;
- figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (anche se di età superiore ai 21 anni);
- mamme con meno di 21 anni di età;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 € (fino al 2024
A partire dal terzo figlio:
- maggiorazione di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro,
- maggiorazione da 85 a 15 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
- maggiorazione di 15 euro con ISEE oltre 40mila euro.
Dall’anno 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili.
Maggiorazioni per figli disabili
Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, in base alla disabilità e all’ISEE:
- 105 euro al mese per non autosufficienza,
- 95 euro al mese per disabilità grave,
- 85 euro al mese per disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità è prevista una maggiorazione:
- 80 euro al mese da 18 a 21 anni;
- 85 euro al mese oltre i 21 anni, con ISEE fino a 15mila euro;
- da 85 a 25 euro oltre i 21 anni, con ISEE tra 15mila e 40mila euro;
- 25 euro con ISEE oltre i 21 anni, 40mila euro.
L’assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età
Ulteriori maggiorazioni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione dell’importo dell’assegno pari a 20 euro mensili per figlio.
Genitori che lavorano (ex detrazioni fiscali): maggiorazione pari a 30 euro al mese per ciascun figlio se entrambi i genitori lavorano. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, si riduce gradualmente fino ad azzerarsi oltre i 40mila euro.
Maggiorazione per i primi tre anni: per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per i primi tre anni di applicazione dell’assegno unico, sarà istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.
La maggiorazione mensile dell’assegno spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022 fino al 28 febbraio 2023;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023 (marzo febbraio 2024);
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Adeguamento degli importi
Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
Percettori di Reddito di Cittadinanza
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico per i figli sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS (ovvero senza fare domanda), calcolato ed erogato dall’INPS, congiuntamente e con le stesse modalità, sottraendo dall’importo del RdC quanto spetta per l’assegno unico in relazione ai figli minori in base alla scala di equivalenza del Reddito.
La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Neutralità fiscale e compatibilità
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza pertanto per la determinazione del Reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.
Bonus sostituiti dall’assegno unico
Con l’arrivo dell’assegno unico 2022 ai figli vengono abrogate una serie di altre misure di sostegno alla natalità.
Dal 1° gennaio 2022 vengono abrogati:
- Premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità
Dal 1° marzo vengono abrogati:
- Assegno Temporaneo (erogato fino a febbraio 2022)
- Assegno dei Comuni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (erogato fino a febbraio 2022);
- Assegno al Nucleo Familiari (ANF), limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (erogato fino a febbraio 2022);
- Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (erogate fino a febbraio 2022).
La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dell’assegno si può presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022, e deve essere rinnovata ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo.
La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Il sussidio viene accreditato al genitore che presenta la domanda oppure, su richiesta (anche successiva), viene ripartito tra i genitori in pari misura. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l’assegna spetta al genitore affidatario. Nel caso di tutori, l Le istruzioni dell’INPS dovrebbero essere pubblicate entro un mese.
Il decreto prevede già che le domande presentate fino a giugno 2022 daranno diritto anche agli arretrati. In tal caso l’assegno è “riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno”.
Le domande andranno rinnovate ogni anno, sulla base dell’ISEE aggiornato.
La domanda di assegno unico e universale per i figli deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
ISEE: NON OBBLIGATORIO PER PRESENTARE LA DOMANDA
L’importo dell’assegno unico è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio.
Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Figli maggiorenni
La domanda può essere presentata anche dai figli, se già maggiorenni, che possono pertanto richiedere il versamento diretto dalla quota spettante, ma soltanto se frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, se si svolge un tirocinio oppure un lavoro con reddito complessivo inferiore d 8.000 euro l’anno, o ancora se ci si è registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o, infine, se svolge il servizio civile universale.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO
L’Assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN: conto corrente bancario, conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
L’assegno, inoltre, viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente, la scelta viene fatta in fase di presentazione della domanda. Per decidere le modalità di erogazione basterà spuntare l’apposita casella sulla domanda. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
La domanda può essere presentata tramite i nostri uffici del patronato EPASA-ITACO.
Per prendere un appuntamento è possibile contattare la sede CNA più vicina consultando l’elenco delle nostre sedi QUI.