Pubblicato il DL che prevede i criteri di assegnazione del Bonus 200 euro
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 50/2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. L’intervento normativo, oltre a prevedere misure in materia di energia, a sostegno della liquidità delle imprese, della ripresa economica e misure relative alla crisi ucraina, introduce talune indennità una tantum per lavoratori e pensionati.
Raggruppiamo per praticità le categorie dei potenziali beneficiari del Bonus 200 euro in cinque diverse tipologie:
- Lavoratori dipendenti
- Lavoratori autonomi e professionisti
- Altre categorie di lavoratori
- Percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali
- Pensionati
Vediamo di seguito quali sono le disposizioni per ciascuna categoria.
Resta inteso che l’indennità spetterà una solta volta, anche nei casi in cui l’interessato rientri contestualmente in più d’una categoria di cui sopra.
Indennità una tantum per lavoratori dipendenti (art. 31)
La disposizione prevede un’indennità una tantum di 200€ (per una sola volta, anche nel caso in cui l’interessato sia titolare di più rapporti di lavoro) per i lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero di cui all’art. 1, co. 121, della Legge n. 234/2021. Si tratta, in particolare, dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota della contribuzione IVS per le retribuzioni mensili non superiori a 2.692 euro, riconosciuto per l’anno 2022 ai sensi della sopra citata Legge di Bilancio 2022.
Previa dichiarazione del lavoratore di non essere percettore dell’indennità una tantum prevista per le altre categorie di cui all’art. 32 del Decreto, la somma è riconosciuta automaticamente per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Il credito così maturato dal datore di lavoro verrà successivamente compensato con l’INPS.
Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori (art. 32)
Facciamo rientrare nell’ambito “altre categorie di lavoratori” coloro i quali sono accomunati dalla necessità di presentare domanda per ottenere l’indennità una tantum pari a 200 euro.
Più in particolare, tale macro categoria è costituita da:
- lavoratori domestici (art. 32, co. 8), con in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022. Sarà l’INPS ad erogare la relativa indennità nel mese di luglio 2022. Il Decreto-Legge prevede che, per tali lavoratori domestici, le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (art. 32, co. 11). L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (art. 32, co. 13), con almeno 50 giornate svolte nel 2021 e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 32, co. 14), con almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA (art. 32, co. 15), iscritti in via esclusiva presso la Gestione separata INPS, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., con l’accredito nel 2021 di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (art. 32, co. 16), con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva.
Il comma 17 del D.L. stabilisce che la relativa indennità di 200 euro sarà erogata, laddove previsto dalla normativa di riferimento, successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all’articolo 44, co. 9, del D.L. n. 269/2003.
Indennità una tantum per percettori di alcune specifiche indennità previdenziali o assistenziali (art. 32)
Rientrano in questa categoria coloro i quali, in corso di percezione o già percettori di alcune specifiche misure previdenziali o assistenziali, non sono tenuti a presentare relativa domanda per l’ottenimento dell’indennità una tantum.
Rientrano in tale macro categoria:
- percettori di indennità NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022;
- percettori, nel 2022, di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato delle c.d. “indennità COVID”;
- nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, per i quali l’una tantum è corrisposta unitamente alla rata mensile di competenza.
Indennità una tantum per pensionati (art. 32)
Si intendono pensionati i titolari di:
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- pensione o assegno sociale;
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Inoltre, al fine di ricomprendere davvero la totalità dei pensionati, la norma stabilisce che per i titolari esclusivamente di pensioni non gestite dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati “individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione”.
Le prestazioni pensionistiche di cui sopra devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e i percettori devono possedere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro. A questo ultimo proposito, la norma precisa che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’indennità è corrisposta d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022.
Si precisa, in ultimo, che l’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui l’interessato svolga attività lavorativa.
Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti (art. 33)
È stato istituito un Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria e limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022. Da ciò ne deriva che l’importo del beneficio spettante non è predefinito, ma varierà sulla base del numero complessivo dei beneficiari e, più in generale, dei criteri stabiliti per la ripartizione del fondo. Come per l’esonero contributivo parziale, l’una tantum spetta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (artigiani, commercianti, CD/CM e professionisti iscritti presso la Gestione separata), e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, medici, ecc.).
La norma precisa che l’una tantum è incompatibile con le seguenti prestazioni: Bonus sociale energia elettrica e gas; Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e Credito d’imposta per gli autotrasportatori. Inoltre, l’indennità una tantum spetta a condizione che non sia stata percepita la medesima di cui agli artt. 31 e 32 del Decreto. I criteri e le modalità per la concessione dell’indennità, compreso il limite di reddito complessivo prodotto nel periodo d’imposta 2021 utile per ottenere il beneficio stesso, saranno definiti con apposito Decreto Interministeriale, da adottare entro il 16 giugno 2022 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).
In concomitanza con le prossime comunicazioni e gli aggiornamenti del Governo forniremo ulteriori informazioni.
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