“BONUS MAMMA”, meglio identificato come esonero lavoratrici madri, si tratta di una misura prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2024. E’ rinvenibile, appunto, all’art. 1, commi tra il 180 ed il 182 della legge 213/2023. Si tratta dell’esonero del 100% della quota IVS a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del 18mo anno di età del figlio più piccolo, nel limite annuo massimo di 3000 euro (250 su base mensile). Per l’anno 2024 in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle madri lavoratrici di due figli fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo. L’esonero vale per i datori privati (anche non imprenditori) e per i datori di lavoro pubblici. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. La dipendente deve avere un rapporto a tempo indeterminato anche part-time (anche apprendistato). L’esonero può spettare anche se la condizioni si realizzi nel corso del periodo di vigenza (es. il secondo figlio nasca durante il 2024 o il terzo figlio nasca nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 o vi sia la trasformazione a tempo indeterminato del contratto ed una delle condizioni richiamate). Cliccando QUI si mette a disposizione il fac simile di quanto deve essere dichiarato al datore di lavoro per fruire dell’esonero che potrà essere recuperato anche per il mese di gennaio 2024 appena trascorso (sarà comunque possibile recuperare anche il mese di febbraio). Si ricorda, come da circolare inps 27/2024 che si richiama anche per eventuali esempi contenuti, che il dipendente per motivi personali potrebbe non voler fornire i codici fiscali dei figli limitandosi alla richiesta generica, con numero di figli e durata dell’esonero. In quel caso dovrà comunque fornire i codici fiscali nel portale dell’INPS in apposito applicativo ad oggi in fase di predisposizione.
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