Come noto per le importazioni di legname all’interno del territorio dell’Unione europea è operativo un sistema di licenze FLEGT.
Il legno e i prodotti derivati, esportati dai Paesi che hanno concluso con l’Unione Europea un accordo di partenariato, devono disporre di una licenza FLEGT, rilasciata nel paese partner, che attesti la legalità dei prodotti, ovvero che il prodotto sia stato ottenuto da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname tagliato in un paese terzo e importato nel paese partner sulla base della legislazione nazionale del paese di produzione.
Al fine di fornire informazioni di dettaglio sulle procedure attuative del sistema di licenze FLEGT (controlli doganali, merci soggette alle procedure, ecc.) si allega un Manuale predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il materiale informativo riguarda gli adempimenti formali a carico dell’importatore di merci nel territorio doganale comunitario.
Si ricorda che le aziende che non hanno la proprietà della merce al momento della sua prima immissione nel mercato UE ma acquistano legname da una ditta boschiva o impresa di trasformazione sono soggetti qualificati, dalla normativa europea, come “commercianti” (per esempio le imprese che acquistano legname quale tavolame e lamellare da commercianti di legname per realizzare mobili su misura).
Pertanto in qualità di “commerciante” l’azienda è tenuta esclusivamente a conservare la documentazione che accerti la tracciabilità della merce (tenere nota e conservare per cinque anni le informazioni relative all’operatore o commerciante che gli ha fornito il legno e prodotti da esso derivati e al cliente a cui ha fornito il legno e prodotti da esso derivati).