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Con il decreto Aiuti ter arriva il bonus 150 euro

Bonus 150 euro nella busta paga di novembre: dall’erogazione al conguaglio in denuncia contributiva

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto il riconoscimento di una nuova indennità una tantum a favore di determinate categorie di soggetti. Il contributo spetta ai lavoratori subordinati, in possesso di determinati requisiti, che dovranno compilare un’autocertificazione da consegnare al proprio datore di lavoro per ottenere l’integrazione dell’indennità contro il caro bollette.
Arrivano dall’INPS le indicazioni per l’erogazione del bonus 150 euro con la busta paga di novembre 2022.
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A chi spetta

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. L’erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella busta paga del mese di novembre 2022, in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
  • co.co.;
  • dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva all’elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”.

Esposizione in denuncia contributiva

Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.
In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Recupero indennità multipla

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso dunque in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati.

Lavoratori stagionali e intermittenti

L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Con la retribuzione di novembre 2022 i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda in favore unicamente dei lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

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