Il DL cosiddetto “Cura Italia”, oltre a contenere in maniera esplicita alcune proroghe ambientali, contiene anche una proroga più ampia, all’art. 103, che:
- sospende i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23 febbraio 2020 sino al 5 Aprile 2020;
- prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Di conseguenza, la previsione di cui all’art. 103 interviene anche sulle autorizzazioni ambientali.
Rientrano della proroga di cui all’art. 103 le seguenti scadenze ambientali:
✓ Autorizzazioni / comunicazioni: tutti i titoli autorizzativi rientranti in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Emissioni in atmosfera generali art. 272 o Impianti di recupero rifiuti in comunicazione semplificata ai sensi dell’art. 214/216 o Impianti trattamento rifiuti in forma ordinaria
✓ Iscrizioni all ‘Albo Gestori Ambientali – con circolare n ° 4/2020 l ‘Albo ha chiarito che:
- la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d ‘applicazione: a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo; b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
- rimane fermo il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare comunque all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni.
- per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette