Nelle FAQ relative al decreto #iorestoacasa dell’11 marzo scorso (attualmente in aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dai vari Dpcm successivi), pubblicate sul sito del Governo, si chiarisce che i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma on line- deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Tuttavia, riteniamo opportuno segnalare che l’entrata in vigore del Dpcm del 22 marzo u.s. rende necessaria una diversa valutazione del disposto normativo anche alla luce della ratio che ha mosso il legislatore nell’adozione di questo ultimo provvedimento.
In particolare nella valutazione emergono i seguenti aspetti:
- La ratio del Dpcm del 22 marzo u.s. è “chiudiamo le imprese, facciamo lavorare solo le attività produttive essenziali e quelle accessorie alle essenziali;
- A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo u.s. si segnala una recrudescenza dei controlli e la comminazione di sanzione che vanno dai 400 ai 3.000 euro;
- Le sanzioni possono essere effettuate anche dalla polizia municipale;
- Abbiamo ricevuto segnalazioni di operatori multati per il solo fatto di essere in negozio, pur soli, chiuso;
- Alcune Regioni, Province e Comuni hanno adottato approcci ulteriormente restrittivi per evitare tutti gli spostamenti non essenziali.
Per i motivi sopra elencati rimane comunque rischioso per gli operatori di proseguire con la vendita a domicilio dei prodotti normalmente venduti in negozio.
In ogni caso volendo proseguire l’attività di vendita a domicilio, è necessario integrare la SCIA di commercio al dettaglio presentata a suo tempo al Comune, con:
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice Ateco 47.91.10);
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (codice Ateco 47.91.30).
Resta inteso che, se non è stata mai esercitata alcuna attività di commercio al dettaglio, non è possibile presentare ora la SCIA in maniera retroattiva e quindi, in altre parole, non è possibile iniziare a vendere prodotti a domicilio se per gli stessi non era già prima dell’emergenza presente una SCIA per la vendita in negozio.
Consigliamo, inoltre, per chi volesse proseguire con l’attività di vendita a domicilio di avvalersi di un corriere e non effettuare personalmente la consegna, perché laddove i controlli locali ritenessero opportuno comminare una sanzione, almeno si eviterebbe l’aggravante per uso del mezzo proprio.