Crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas – proroga per il 2° trimestre 2023
L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti. Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre).
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Analogamente ai precedenti, i crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Avevamo parlato di come ottenere i crediti di imposta per energia elettrica e gas QUI