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Con il Dl 79 del 28.06.2018 pubblicato nella GU 148 del 28.06.2018, è stata disposta la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della emissione della fattura elettronica nel formato XML per le cessioni di benzina e gasolio rese da impianti stradali di distribuzione. Queste cessioni potranno quindi essere certificate con la carta carburante fino al 31.12.2018.
A partire dal 1° luglio 2018 rimane invece l’obbligo di emissione della fattura elettronica per :
- Cessioni di benzina e gasolio non effettuate tramite impianti di distribuzione stradale (esempio: cessioni di benzina e gasolio prelevati da cisterne);
- Le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro degli appalti pubblici.
Non è stata invece differita la decorrenza delle disposizioni che dal 1° luglio 2018, subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA sulle spese di carburante per autotrazione alla condizione del pagamento con mezzi tracciabili quali ad es. :
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
– addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
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