Dal 15 ottobre introdotto l’impiego del Green Pass nel settore pubblico e privato.
Il DL n.127 del 21 settembre 2021 – misure urgenti in merito alla certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato – introduce l’impiego delle certificazioni verdi (Green Pass) nel settore privato, obbligo previsto a partire dal 15 ottobre e fino alla fine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021).
L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde si applica a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta.
I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o che si rifiutino di esibirla al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso.
È stata inserita, per le imprese con meno di 15 dipendenti, una ulteriore possibilità oltre a quanto appena descritto: il datore di lavoro può infatti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospendere il lavoratore sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31.12.2021.
Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, anche in base a contratti esterni. Non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di certificazione verde COVID sta in capo ai datori di lavoro che entro il 15 ottobre devono stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che possono essere eseguite anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni in tema di possesso e esibizione del certificato verde.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalità previste dall’applicazione VerificaC19: https://www.dgc.gov.it/web/app.html
Ricordiamo che sono previste sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde, ulteriori sanzioni sono previste per i datori di lavoro per la mancata adozione delle modalità operative di effettuazione delle verifiche e per la mancata verifica del possesso della certificazione dei propri lavoratori.
Nelle prossime settimane il governo dovrebbe integrare il decreto con linee guida operative di cui sarà nostra cura dare tempestiva informazione.