IMU coniugi: un’importante novità a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale
Con la Sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011 nella parte in cui, in relazione alla “vecchia IMU”, prevedeva che l’abitazione principale si potesse identificare unicamente con l’immobile in cui l’intero nucleo familiare risiedeva e dimorava abitualmente. Esigenze di vario genere, infatti, possono portare a possedere due immobili nello stesso comune o in comuni diversi, penalizzando, quindi, i soggetti che, una volta sposati, uniti civilmente o conviventi con figli, non vivano insieme.
In via consequenziale, sono state dichiarate illegittime anche altre norme, come la definizione di abitazione principale prevista per la “nuova IMU” dall’art. 1, comma 741, lettera b), commi 1 e 2, Legge n. 160/2019, che, ripropone sostanzialmente la medesima definizione prevista dal citato articolo 13.
L’abitazione principale, infatti, dovrebbe essere identificata come l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, non rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo. Tale ulteriore requisito comporterebbe infatti un trattamento fiscale diverso a parità di situazione oggettivamente considerata e risulterebbe penalizzante per i proprietari che formalizzano il loro rapporto di matrimonio o unione civile, rispetto a coloro che non lo fanno.
Si apre pertanto la possibilità di procedere alla richiesta di rimborso dell’IMU pagata negli ultimi 5 anni in base al precedente dettato normativo.
Sarà compito dei Comuni verificare le eventuali residenze fittizie, facendo riferimento all’assenza di dimora abituale, basandosi, ad esempio, sui dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.
I nostri uffici sono a disposizione.
Per eventuali chiarimenti è possibile mandare una mail a: chiedianoi@cnalivorno.it