Lavoro autonomo occasionale – Obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è stato introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori all’I.T.L. competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
La comunicazione va effettuata secondo le modalità previste per i lavoratori a chiamata (art.15, c. 3, del D.lgs. n.81/2015). Tuttavia, l’adozione di tale sistema necessita di specifiche indicazioni, in attesa delle quali si suggerisce di effettuare la comunicazione in via preventiva all’ITL competente territorialmente via PEC.
In caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione il committente è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici territoriali.