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Nuova Ordinanza mascherine

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA: COSA SUCCEDE DAL 1° MAGGIO

Il Ministero della salute ha pubblicato l’ordinanza 28 aprile 2022 sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’ordinanza sarà in vigore dal 1° maggio al 15 giugno.

In particolare, l’articolo 2 dell’ordinanza afferma che “dal 1° maggio è comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Pertanto:

  • Per IL CLIENTE è raccomandato l’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Restano in vigore fino a contrordine tutte le altre prescrizioni previste dalle Linee guida.

  • Per il TITOLARE e il LAVORATORE NON CAMBIA NIENTE, rimane l’obbligo di mascherina, fino al 4 maggio. In tale data verrà ridiscusso il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 – negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

Quindi, almeno fino al 4 maggio, resta l’obbligo di mascherina per titolari, soci, dipendenti e fornitori.

L’invito che CNA rivolge alle imprese è pertanto di attenersi alle indicazioni riportate. Sarà nostra cura aggiornarVi se dovessero subentrare future diverse indicazioni.

Infine, riportiamo di seguito una sintesi del quadro normativo che si prospetta a partire dal 1° maggio sull’emergenza sanitaria.

SINTESI

GREEN PASS:

Dal 1° maggio 2022 è eliminato l’obbligo del Green Pass base o rafforzato previsto per l’accesso ai luoghi di lavoro o per l’accesso ad altre attività o servizi in cui era richiesto fino al 30 aprile.

L’unica eccezione riguarda le visite in ospedale e RSA, dove sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato fino al 31 dicembre.

OBBLIGHI VACCINALI:

Fino al 31 dicembre 2022 restano obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie,

Fino al 15 giugno, per gli over 50, resta ferma la regola generale dell’obbligo di vaccinazione.

MASCHERINE:

Ordinanza Ministero Salute del 28 aprile 2022 – DAL 1° MAGGIO AL 15 GIUGNO

È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

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1 commento su “Nuova Ordinanza mascherine”

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