Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (L. n. 124 del 4 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti:
- le sovvenzioni;
- i sussidi;
- i vantaggi;
- i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura.
I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le micro-imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le onlus.
La pubblicazione deve essere espletata ogni anno entro il 30 giugno.
Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 €.
L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.
Per la pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici si deve far riferimento solamente a quelli ricevuti nell’anno precedente.
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore alla soglia dei 10.000 €, ma complessivamente le erogazioni ricevute superano questo importo, tutti gli aiuti sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Non essendo state previste ulteriori proroghe, il regime sanzionatorio relativo all’obbligo informativo in esame è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
QUANDO È D’OBBLIGO LA PUBBLICAZIONE?
Per tutti i soggetti sopracitati, l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente incassato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore complessivo di € 10.000.
QUAL È LA SCADENZA PER LA PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI?
La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 giugno.
Per gli aiuti di stato incassati nel 2023 la scadenza è il 30 giugno 2024.
Cna mette a disposizione degli associati uno spazio del proprio sito per adempiere all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche.
Per qualsiasi informazione scrivere a chiedianoi@cnalivorno.it