NEWS

Recupero accisa autotrasportatori II trimestre 2024

Per i consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2024 (01/04/2024 – 30/06/2024) è possibile presentare la dichiarazione per il recupero delle accise.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 01/07/2024 ed il 31/07/2024.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito l’entità del beneficio in misura pari ad € 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per dimostrare i consumi di gasolio ai fini del beneficio in oggetto è necessaria la fattura d’acquisto.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, le Dogane hanno precisato che permane l’obbligo di indicare la targa del veicolo rifornito.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’importo del credito realizzato nel trimestre di riferimento, le imprese devono:

  • Attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso (trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio) oppure mediante comunicazione di convalida esplicita dell’ufficio entro i 60 giorni dalla trasmissione della dichiarazione;
  • Indicare nel Mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il tributo 6740;
  • Utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre la data del 31/12/2025;
  • L’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2025 potrà essere richiesta a rimborso con apposita istanza entro il 30/06/2026, a pena di decadenza.

Possono usufruire dell’agevolazione:

  1. Le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  1. Le attività di trasporto di persone svolte da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione);
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285);
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Decreto Legislativo n. 422 del 1997);
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009.
  1. Le attività di trasporto di persone effettuate da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

condividi l'articolo su:

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Potrebbe interessarti anche:

Alluvione Elba – entro 14 marzo atto notorio per beni aziendali sinistrati

Alluvione imprese Elba Entro il 14 marzo atto notorio per beni e documenti aziendali sinistrati Occorre certificare ai fini fiscali la distruzione di beni e ...
Leggi tutto >
corso addetto utilizzo carrelli elevatori marzo 2025 livorno

Corso di aggiornamento addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Corso di aggiornamento per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori industriali semoventi In programma una sessione del corso per chi necessita dell’aggiornamento CNA Servizi Formazione organizza ...
Leggi tutto >

Nubifragio Elba: uffici CNA disponibili gratuitamente

Molte le aziende danneggiate dal nubifragio a Portoferraio Uffici CNA disponibili gratuitamente per le pratiche sugli sperati rimborsi “CNA mette a disposizione gratuitamente il personale ...
Leggi tutto >

Risparmia con
le CONVENZIONI CNA