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Recupero accise autotrasportatori III trimestre 2024

Per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2024 (01/07/2024-30/09/2024) è possibile presentare la dichiarazione per il recupero delle accise

La dichiarazione deve essere presentata tra il 01/10/2024 ed il 31/10/2024 mediante l’utilizzo del software aggiornato e disponibile sul sito internet dell’ADM.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito l’entità del beneficio in misura pari ad € 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per dimostrare i consumi di gasolio ai fini del beneficio in oggetto è necessaria la fattura d’acquisto. Con l’introduzione della fatturazione elettronica, le Dogane hanno precisato che permane l’obbligo di indicare la targa del veicolo rifornito.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’importo del credito realizzato nel trimestre di riferimento, le imprese devono:

  • Attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso (trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio) oppure mediante comunicazione di convalida esplicita dell’ufficio entro i 60 giorni dalla trasmissione della dichiarazione;
  • Indicare nel Mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il tributo 6740;
  • Utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre la data del 31/12/2025;
  • L’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2025 potrà essere richiesta a rimborso con apposita istanza entro il 30/06/2026, a pena di decadenza.
Possono usufruire dell’agevolazione:
  1. Le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  1. Le attività di trasporto di persone svolte da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione);
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285);
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Decreto Legislativo n. 422 del 1997);
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009.
  1. Le attività di trasporto di persone effettuate da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

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