Riparazione antieconomica: ordinanza n.10686 Terza Sezione Cassazione Civile
Si comunica un’importante sentenza della Cassazione sulla tema della riparazione “antieconomica”.
In estrema sintesi, la compagnia assicurativa può proporre al danneggiato il valore commerciale del veicolo, anziché i costi delle riparazioni, solo quando la riparazione comporterebbe aumento di valore commerciale del veicolo rispetto a quello che aveva prima del sinistro.
La Cassazione, infatti, afferma, tra l’altro, che la reintegrazione del danno in forma specifica, ossia in relazione al costo delle riparazioni effettuate, costituisce la modalità ordinaria di liquidazione del danno, che può essere derogata dal giudice, con valutazione rimessa alla sua prudente valutazione, in favore del risarcimento per equivalente, ossia in relazione al valore commerciale anti sinistro del mezzo, solo quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, determinando un indebito arricchimento per il danneggiato.
QUI è possibile scaricare il testo della sentenza.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile contattare Paolo Garzelli, Coordinatore sindacale CNA Servizi alla comunità, all’indirizzo paolo.garzelli@cnalivorno.it oppure al numero 3497849472.