- E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1; Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25.10.2020.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (cioè la stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto).
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019.
- Il contributo verrà erogato con modalità diverse a seconda che il soggetto interessato:
- Abbia già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, e che non abbia restituito il predetto ristoro, in tal caso il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- Non abbia presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, in tal caso il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10.06.2020; termini e modalità per la presentazione dell’istanza saranno definiti con apposito provvedimento dell’Agenzia Entrate.
il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
- L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del contributo già erogato (in pratica: per i soggetti che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall’Allegato 1, l’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell’art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell’allegato 1. Ad esempio un bar, una gelateria o una pasticceria che aveva richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari ad euro 3.000 riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari ad euro 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il 150%). Non sarà necessario presentare ulteriori istanze, in quanto il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa (o meglio che verrà trasmessa!!!) e dei criteri stabiliti dall’art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.
- Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1.
- In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
- Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, cc. da 7 a 14 D.L. 34/2020.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
- È abrogato l’art. 25-bis D.L. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell’intrattenimento.
- Ai soli fini di tale disposizione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle nuove misure restrittive.
Altre agevolazioni contenute nel decreto legge 137 del 28.10.2020.
- Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e affitto d’azienda.
Per le medesime imprese di cui all’allegato 1 del decreto legge 137 del 28.10.2020, per i quali spetta il contributo a fondo perduto, è prevista l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto azienda di cui all’art. 28 DL 34/2020 con riferimento ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, e ciò a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente.
- Cancellazione 2° rata IMU.
Non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020, in scadenza il 16.12.2020, riguardante gli immobili (e le relative pertinenze) in cui sono esercitate le attività che sono interessate dalle chiusure o dalle restrizioni di orario previste dal DPCM del 24.10.2020. Si tratta delle stesse attività di cui all’allegato 1 del D.L. 137/2020 cui spetta il nuovo contributo a fondo perduto e l’estensione del credito imposta locazioni. Al fine di fruire di tale agevolazione è necessario che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
E’ prevista la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (si dovrebbe trattare dei versamenti in scadenza il 16.12.2020, riferiti al mese di novembre 2020 e non a quelli in scadenza il 16.11.2020 e referiti alla competenza di Ottobre 2020, che dovrebbero avvenire con le ordinarie tempistiche). La sospensione è destinata ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dalle restrizioni introdotte con il DPCM 24.10.2020 come individuate nell’allegato 1 del D.L. 137/2020. I pagamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazioni di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16.03.2021 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.