Il 16/06/2023 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2023
Ai link sottostanti è possibile trovare riferimenti diretti per le diverse zone e modalità di pagamento dell’acconto IMU 2022:
LIVORNO/COLLESALVETTI — CECINA/ROSIGNANO — PIOMBINO — PORTOFERRAIO/CAMPO NELL’ELBA
Vi comunichiamo che in caso di variazioni relative agli immobili posseduti è necessario consegnare la documentazione necessaria presso i nostri uffici.
Le variazioni che necessitano di ricalcolo dell’imposta riguardano:
- acquisto/vendita;
- variazione di residenza;
- comodato d’uso gratuito: ai sensi dell’art.1 comma 747, lett. C) per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d’uso, con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che abbiano adibito a propria abitazione principale l’immobile, la riduzione del 50% dell’imposta dovuta si applica a condizione che il proprietario risiede anagraficamente e dimori abitualmente nello steso comune in cui è sito l’immobile ed a condizione che non possegga altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, salvo la propria abitazione principale ed a condizione che quest’ultima non appartenga a quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9);
- contratti di locazione agevolata: (per i contratti conclusi a partire dal 29/05/2018 (data di sottoscrizione degli accordi territoriali) si applica la riduzione dell’imposta a condizione che il contratto sia stato vistato da una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali che attesti la conformità del contratto agli accordi suddetti);
- decessi e successioni;
- edificabilità di terreni;
- omologa di separazione e/o divorzio per il coniuge non assegnatario dell’immobile;
- variazioni catastali (nuovo classamento, frazionamento, ecc…);
- variazioni di percentuale di possesso;
- per i pensionati RESIDENTI ALL’ESTERO: ai sensi dell’art.1, comma 743 L.234/2021, dal 1° gennaio 2023 l’IMU è applicata in misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. In base alla Risoluzione n.6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza co quella versata in paese estero. È necessaria la presentazione della Dichiarazione IMU.
CODICI TRIBUTO IMU
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 IMU terreni
- 3916 IMU aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (stato)
- 3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (comune)
SI COMUNICA AI NOSTRI SOCI-CLIENTI CHE PER EVENTUALI RAVVEDIMENTI SU MODELLI F24 SARANNO ADDEBITATI €8,50