L’articolo 99 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha apportato modifiche alla disciplina della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Più precisamente, la disposizione citata, intervenendo sull’articolo 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) ha disposto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre. Si rammenta che il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione era precedentemente fissato al 31 agosto 2020 e che la sospensione in parola concerne i seguenti atti:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L.16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L.160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, a seguito della citata modifica, entro il 30 novembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.
Sarà comunque possibile effettuare il pagamento anche a rate presentando domanda di rateizzazione entro la stessa scadenza del 30.11.2020 per evitare l’attivazione delle procedure di recupero.
Per tutti i piani di rateazione “esattoriale” in essere ala data dell’8 marzo 2020, nonché per tutte le eventuali domande di dilazione presentate entro il 15 ottobre 2020, a prescindere dalla data di accoglimento delle stesse, la causa di decadenza dal beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate. Quindi se non sono state versate le 8 rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo- 15 ottobre 2020) ed a Novembre non si fosse in grado di pagare integralmente gli importi sospesi, ci si potrà limitare a proseguire con il versamento mensile del piano originario di rateizzazione. In quanto la mancata corresponsione di 8 rate non determina la decadenza della rateazione.