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Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è esteso, dal 1.07.2017, ai fornitori di:
a) società controllate ex 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate ex 2359, comma 1, n. 1), c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) società controllate direttamente o indirettamente ex 2359, comma 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Inoltre lo split payment riguarda non solo le imprese ma anche i professionisti fornitori nei confronti della PA.
La legge di conversione del decreto legge 50/2017 ha inoltre previsto che – a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment (si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA).
Quindi diventa fondamentale per i cedenti e/o prestatori, richiedere il documento attestante l’assoggettabilità allo split payment.
Con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e nelle modalità ordinarie, quindi con la rivalsa dell’Iva; quest’ultima, tuttavia, non viene incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario.
In sede di registrazione della fattura, dunque, l’Iva viene annotata nel registro Iva vendite ma non ricade nella liquidazione periodica.
Ulteriori informazioni presso tutti i consulenti fiscali degli uffici Cna nella provincia di Livorno.
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